Il nuovo Superbonus del Decreto Rilancio si applica ad alcuni interventi ma non a tutti

Il nuovo Superbonus del Decreto Rilancio si applica ad alcuni interventi ma non a tutti, vediamo nello specifico a quali…

L’art. 119 del DL 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, pubblicato nella GURI 128 sempre del 19 maggio scorso, suppl. ord. 21, ha portato al 110% la detrazione cosiddetta Ecobonus prevista dall’art. 14 del DL 63/2013 e s.m.i. in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e con rimborsi in 5 anni anziché 10.

Il Superbonus

La super detrazione o SUPERBONUS, però, non si applica a tutti gli interventi per cui è in generale riconosciuto l’Ecobonus, ma solo ai seguenti:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119 ovvero con impianti di microcogenerazione.

Tuttavia, il Superbonus si applica anche a tutti gli altri interventi rientranti nel cosiddetto ECOBONUS di cui al citato articolo 14 del DL 63/2013 (per l’elenco si rimanda alla Guida dell’AdE) nonché all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter dello stesso DL 63, se tali altri interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra ai numeri 1, 2 e 3.

La super detrazione, se relativa a interventi su edifici unifamiliari, può essere richiesta solo per l’abitazione principale.


Il Sismabonus e Bonus ristrutturazione

È stata aumentata al 110% anche la detrazione cosiddetta Sismabonus, prevista dall’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013.

Inoltre, la detrazione al 110% è stata riconosciuta anche per il Bonus Ristrutturazioni relativamente alla installazione di impianti fotovoltaici nonché per l’installazione, contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione al 110%, sempre ché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra ai numeri 1,2, 3 o relativi al Sismabonus.

Tutte le detrazioni previste dall’art. 119 del DL Rilancio si applicano se gli interventi sono effettuati:

  1. dai condomini;
  2. dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei già menzionati Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Altre detrazioni

L’art. 121 del DL Rilancio prevede poi per determinati interventi, la possibilità per i soggetti che sostengono le relative spese negli anni 2020 e 2021, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della relativa detrazione fiscale, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali opzioni sono riconosciute, in deroga alle disposizioni di legge già vigenti in merito, per le spese relative agli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio (BONUS CASA 50%) di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986 e s.m.i.);
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 e s.m.i. (ECOBONUS per lo più percentuale del 65%) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL Rilancio (detrazione ECOBONUS 110%);
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e s.m.i. (SISMABONUS percentuali da 50% a 85%) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (detrazione Sismabonus 110%);
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della L. 160/2019;
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Testo Unico Imposte sui Redditi – DPR 917/1986 e s.m.i. – detrazione 50%, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (detrazione fotovoltaico e sistemi di accumulo 110%);
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del DL 63/2013 e s.m.i. (detrazione colonnine ricarica 50%) e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del DL Rilancio (detrazione colonnine ricarica 110%).

I crediti d’imposta previsti dalla nuova norma sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLGS 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.

Per l’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del decreto rilancio nel caso delle detrazioni al 110% di cui all’art. 119 dello stesso decreto, si rinvia alle condizioni specifiche di cui ai commi 11, 12 e 13 del citato art. 119.

Le modalità attuative dell’art.121 saranno comunque fissate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 18 giugno.